Regolamento TARI
Art. 23
Riduzioni tariffarie
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti
ipotesi:
a. Utenze che provvedono al compostaggio domestico mediante l’acquisto di apposito
contenitore, riduzione del 10%;
b. Per una ed una sola unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione
principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso, la TARI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di
gennaio di ciascuno anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune. Il contribuente è
tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prenderà in considerazione solo
quella più favorevole al contribuente.