Avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Monterubbiano

Estratto dell'Avviso Pubblico

Data:

23 gennaio 2023

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Descrizione

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata almeno biennale;
b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di un Comune della Regione. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;
c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche ai cittadini di altri Comuni della Regione;
d) non essere titolare di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per
abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale diposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20-quinquies.
e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del DPR 445/2000 e dell’articolo 2 del DPR 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongono diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza; per l’anno 2023 l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non dovrà essere superiore ad € 13.617,00 (limite stabilito per l’accesso all’edilizia residuale pubblica con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. 1/UPT del 19/01/2021). Tale limite è aumentato del 20 % per le famiglie monopersonali (€ 16.340,40). La nozione di nucleo familiare si desume dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni sociali agevolate, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 c. 2 lett. m) Cost.. L’art. 2 della L.R. n. 34/2021 relativamente al requisito dell’ISEE simulato ha disposto la soppressione dell’autodichiarazione con l’utilizzo della procedura informatica disponibile sul sito INPS.
f) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno;
g) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;
h) i soggetti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c).
I sopra-elencati requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle precedenti lettere d) ed f), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Modalità  di presentazione della domanda

La domanda, recante marca da bollo dell’importo di € 16,00, deve essere presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE gli appositi moduli (“ALLEGATO B”) disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Monterubbiano

corredata TASSATIVAMENTE dai documenti richiesti.
 Alla domanda debbono essere allegati:
- fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di altro stato non appartenenti all’Unione Europea;
- attestazione ISEE 2023 e relativa dichiarazione DSU, riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero.
 La domanda completa di tutti gli allegati può essere:
a) consegnata a mano presso la sede del Comune di Monterubbiano (Via Trento e Trieste 1), che rilascia attestazione di ricevuta, negli orari di apertura dell’Ufficio Servizi Demografici, Sociali e Segreteria;
b) spedita con Raccomandata A. R. all’indirizzo “Comune di Monterubbiano - via Trento e Trieste n. 1 – 63825 Monterubbiano (FM)”; in tal caso è valido il timbro postale di partenza (l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali);
c) spedita tramite PEC all’indirizzo: monterubbiano@pec.ucvaldaso.it
La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione, sottoscritte dal richiedente nei modi di legge, dovranno essere complete e rese in modo tale da consentire chiaramente l’individuazione dei requisiti posseduti. La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante, in assenza di sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, danno luogo ad esclusione. Alla domanda è allegata la documentazione specificatamente richiesta per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive possedute.

Termine di presentazione della domanda

La domanda completa di tutti gli allegati potrà essere presentata entro e non oltre 24/03/2023.
Per i soli cittadini italiani residenti all’estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni e, quindi, esclusivamente in tale caso, la scadenza è il 08/04/2023.

Si allegano alla presente l'Avviso Pubblico completo e il modello di domanda.
Il Regolamento di assegnazione è pubblicato al seguente link https://www.halleyweb.com/c044047/zf/index.php/atti-generali

Allegati

A cura di

Ufficio Segreteria

Monterubbiano, Fermo, Marche, 63825, Italia

Telefono: 0734 259980 (int. 1)
Email: monterubbiano@ucvaldaso.it
PEC: monterubbiano@pec.ucvaldaso.it

Pagina aggiornata il 23/02/2024